Certificazione regolamenti interni delle cooperative

La certificazione del contenuto del regolamento interno della società cooperativa presenta degli elementi di diversità rispetto alla certificazione dei contratti di lavoro in genere. Infatti, la certificazione dell'atto di deposito e del contenuto del regolamento interno delle società cooperative precede persino la costituzione del rapporto fra cooperativa e socio e fissa in via astratta le fattispecie contrattuali che si possono stipulare. Inoltre, la certificazione del regolamento interno delle cooperative genera effetti anche nei confronti di chi è del tutto estraneo al momento della certificazione, ma potrebbe essere investito dalla norma regolamentare successivamente.

 

Certificazione delle clausole compromissorie

La clausola compromissoria è una specifica pattuizione, contenuta all'interno di un contratto o in un atto separato, con la quale le parti decidono che eventuali controversie, relative all'interpretazione o alla sua esecuzione, siano decise da arbitri. Si tratta, in altre parole, di una convenzione di arbitrato che può avere ad oggetto tutte le controversie derivanti dal contratto, come ai sensi dell'art. 806 c.p.c., o controversie future in materia di diritti disponibili, o solo quelle controversie previste dalle parti.

 

Certificazione delle rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c.

La rinuncia (art. 2113 cod. civ.) è un atto unilaterale di volontà, con il quale il lavoratore decide di non esercitare più un suo diritto soggettivo certo e determinato. Affinché si possa configurare la rinuncia, due sono le condizioni indispensabili: che il lavoratore abbia piena consapevolezza dei diritti che gli spettano; che il lavoratore voglia e intenda volontariamente privarsi dei suddetti diritti, in tutto o in parte, a vantaggio del proprio datore di lavoro. La transazione, nella forma semplice, (art. 1965 c.c.) è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che possa sorgere.

 

Certificazione contratti di appalto

L'art. 84 del D. Lgs. n. 276/2003 regola la procedura di certificazione per i contratti d'appalto sia in sede di stipula cui all'art. 1655 c.c. che nelle fasi di attuazione del programma negoziale (per definire la differenza fra somministrazione di lavoro e appalto). La procedura di certificazione è volontaria, ha effetti nei confronti dei terzi, ed ha valore anche in riferimento alla responsabilità sociale d'impresa, nei rapporti che l'azienda ha sia con i propri lavoratori che con clienti, fornitori, banche, istituzioni. Come previsto dal DPR n. 177/2011 per alcune tipologie di contratti d'appalto e subappalto la certificazione è obbligatoria.

 

Certificazione contratti di collaborazione a progetto e lavoro autonomo

La certificazione dei contratti di collaborazione a progetto o lavoro autonomo consente ai firmatari di rivolgersi ad un organismo in grado di assisterli e consigliarli nella valutazione del contratto, capace di controllare la conformità dello stesso alla legge. I benefici della certificazione sono molteplici e si possono sintetizzare nel garantire un'attività di assistenza e consulenza che mette al riparo le parti da qualsiasi successiva controversia innanzi al giudice, se non per casi specifici e predeterminati. Inoltre, la certificazione di tali particolari tipologie di contratti permette di equipararli alle garanzie previste per le parti dalla normativa in campo civilistico e giuslavoristico.

 

Certificazione contratti di associazione in partecipazione

La certificazione dei contratti di associazione in partecipazione è un procedimento assimilabile a quello che più in generale viene applicato per la certificazione dei contratti di lavoro in generale. Come tale, garantisce che il fulcro fondamentale dell'accordo è ciò che le parti hanno pattuito nel rispetto di quanto previsto dalle normative civilistiche e giurslavoriste, divenendo riconoscibili in una eventuale fase giudiziale, ossia davanti al giudice. Infatti, l'interpretazione delle sue clausole, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione.

 

Certificazione contratti di lavoro dipendente e assimilati

La procedura non è obbligatoria ma consensuale e volontaria tra le parti. Si ricorre alla certificazione del contratto di lavoro non perché sia imposto, ma per far sì che siano previste e pattuite tutte le garanzie possibili. La certificazione può avere per oggetto qualsiasi tipologia di contratto di lavoro: contratti di lavoro subordinato, contratti di lavoro autonomo, parasubordinato, contratti di somministrazione. La certificazione può essere utilizzata non solo per dichiarare la conformità del contenuto di un contratto ai requisiti previsti dalla legge, ma anche per: controllare l'effettiva volontà delle parti; il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro; la stipula di un contratto di appalto; nell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro; per la disciplina di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

 

Accordi di secondo livello

L'accordo di 2° livello è una contrattazione siglata tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che permette di derogare ai CCNL. Consente, tra l'altro, di gestire più flessibilmente gli orari di lavoro, derogare al limite legale sui contratti a tempo determinato, ampliare la stagionalità, detassare i premi di produzione. La contrattazione di 2° livello è alla base del welfare aziendale che permette ulteriori risparmi fiscali e previdenziali per le aziende. L'uso del contratto di 2° livello rappresenta uno strumento flessibile che maggiormente si adatta alle peculiarità o esigenze strutturali delle piccole e medie aziende e dei comparti economici in cui operano. Tale opportunità permette alle aziende di rispondere localmente in maniera più veloce alle sollecitazioni del mercato. In questa visione il contratto di 2° livello viene generato dalla contrattazione aziendale e quella territoriale integrando il contratto collettivo nazionale.